08 ottobre 2025 — Ramzi Chamat
Riforma 2026: Nuovo quadro normativo per l'edilizia in Svizzera

Qualità, trasparenza e responsabilità sono diventate aspettative fondamentali nel settore immobiliare e delle costruzioni. La riforma del diritto privato delle costruzioni, in vigore dal 1° gennaio 2026, si inserisce in questa dinamica. Essa introduce adeguamenti essenziali al Codice delle obbligazioni (CO) e al Codice civile (CC), offrendo finalmente un quadro giuridico più chiaro, equilibrato e meglio adattato alle realtà del mercato.
Questa evoluzione, attesa da tempo dagli attori impegnati in una costruzione sostenibile e responsabile, mira a proteggere meglio gli acquirenti, rafforzare la trasparenza contrattuale e valorizzare le pratiche esemplari. Rappresenta una vera svolta per il settore.
In OAKS GROUP, accogliamo con favore questa riforma. È in perfetta sintonia con i nostri valori: rigore nella qualità, tracciabilità dei lavori e un accompagnamento scrupoloso dei nostri clienti. Nelle righe che seguono, presentiamo i principali cambiamenti apportati da questa revisione legislativa e cosa significano concretamente per voi, professionisti e futuri proprietari.
Il 1° gennaio 2026 segna una tappa decisiva per l'immobiliare e l'edilizia in Svizzera. Dopo anni di dibattiti e consultazioni, la revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e del Codice civile (CC) entra in vigore. Queste nuove disposizioni apportano chiarimenti attesi e un rafforzamento sostanziale dei diritti degli acquirenti e dei committenti di fronte ai difetti di costruzione. In qualità di promotore impegnato per una qualità duratura, OAKS GROUP apprezza questa evoluzione. Essa tutela maggiormente i proprietari, responsabilizza l'intera filiera edile ed elimina alcune pratiche contrattuali sbilanciate. È una riforma sana, che valorizza le imprese serie e trasparenti.
1. Fine delle clausole di esclusione della responsabilità: ripristinata la giustizia contrattuale
Fino ad oggi, i contratti di compravendita immobiliare potevano contenere clausole che limitavano o escludevano la responsabilità dei promotori in caso di difetti. Dal 2026, ciò non sarà più possibile. L'articolo 368, capoverso 2bis CO impone ora un obbligo imperativo di riparazione gratuita per i difetti riscontrati entro due anni dalla consegna di un edificio nuovo.
Ogni tentativo di sopprimere o limitare questo diritto sarà considerato nullo.
Concretamente:
- L'acquirente non deve più lottare per ottenere una riparazione.
- Il promotore o il venditore rimane l'unico interlocutore responsabile.
- Il promotore serio vede la sua posizione rafforzata: potrà dimostrare la qualità del proprio operato rivalendosi, se necessario, sui propri subappaltatori.
Il nostro punto di vista:
Questo progresso tutela i proprietari, rafforza la credibilità del settore e ripristina un'equità contrattuale attesa da tempo.
2. Un termine di reclamo chiaro: 60 giorni invece di "immediatamente"
Finora, il CO richiedeva di segnalare un difetto "immediatamente" dopo la scoperta, una formula vaga che ha generato innumerevoli contenziosi. Dal 2026, l'articolo 367, capoverso 1bis CO fissa un termine di 60 giorni per denunciare un difetto dalla sua scoperta. Questo termine si applica anche ai vizi occulti e non può essere ridotto contrattualmente.
Perché è un passo avanti:
- Fine dell'incertezza giuridica.
- L'acquirente dispone del tempo necessario per documentare i difetti.
- Maggiore sicurezza per tutte le parti coinvolte.
Il nostro impegno:
OAKS GROUP pratica già una tracciabilità e un monitoraggio rigoroso delle finiture. Questo nuovo termine si integra perfettamente nei nostri standard di qualità e nel nostro servizio post-consegna.
3. Un termine di prescrizione consolidato: 5 anni intangibili
Il termine di prescrizione rimane fissato a 5 anni dalla consegna (art. 371 CO), ma la riforma blocca definitivamente la possibilità di ridurre tale termine a 2 o 3 anni, come previsto da alcuni contratti.
Cosa garantisce:
- Una sicurezza giuridica stabile e trasparente.
- Una durata chiara, non negoziabile, che protegge gli acquirenti.
- La possibilità di prolungare tale termine nell'ambito di una garanzia contrattuale volontaria.
4. Estensione alle vendite con obbligo di costruzione
Da ora, l'articolo 219a CO applica queste regole anche alle vendite con obbligo di costruire. Ciò riguarda in particolare la vendita di immobili nuovi ultimati o in costruzione nei due anni precedenti la transazione.
Conseguenza diretta:
- L'acquirente di un bene su progetto o di una villa nuova beneficia delle stesse tutele di un committente.
- Il promotore non può più esimersi dalle proprie responsabilità ricorrendo a schemi contrattuali differenti.
- In breve, è la fine di una zona grigia giuridica.
5. Adattamento della norma SIA 118
La norma SIA 118, che imponeva una segnalazione "immediata" dei difetti, sarà adattata per conformarsi al nuovo termine legale di 60 giorni. Le clausole contrattuali basate sulla vecchia norma diventeranno inefficaci.
Effetti positivi:
- Armonizzazione tra prassi contrattuali e legge.
- Semplificazione della lettura e dell'applicazione dei diritti.
- Incentivo per gli studi tecnici e legali ad aggiornare la propria documentazione.
6. Ipoteca legale e interessi moratori
L'articolo 839, capoverso 3 CC è stato modificato: l'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori copre ora anche gli interessi moratori, per una durata di dieci anni.
Obiettivo: proteggere finanziariamente i prestatori d'opera in caso di ritardo nel pagamento o controversia sulla garanzia.
7. Una riforma per un'edilizia di qualità, documentata e responsabile
Al di là degli articoli di legge, questa riforma ha una portata simbolica: sancisce il diritto a una costruzione tracciabile, ben documentata e assunta da chi la realizza.
Ciò implica:
- Una documentazione rigorosa dei lavori.
- Una gestione più strutturata delle consegne di cantiere.
- Un maggiore utilizzo di piattaforme digitali per archiviare piani, rapporti e scambi.
8. Progetti interessati e transizione
- Le nuove regole si applicano solo ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2026.
- I contratti precedenti rimangono soggetti al vecchio diritto, salvo adattamenti volontari.
Raccomandazione pratica:
- Consigliamo sin da ora di adeguare i contratti tipo e i capitolati d'oneri per anticipare la transizione.
9. Un'opportunità per distinguersi: qualità, trasparenza, fiducia
Questa riforma impone un quadro più esigente, ma anche più giusto. Per OAKS GROUP, è l'occasione per confermare la nostra unicità.
Concretamente:
- I nostri contratti di vendita e d'appalto sono già stati adattati.
- Il nostro servizio post-vendita e la nostra documentazione di cantiere sono stati potenziati.
- La tracciabilità e la trasparenza accompagnano ogni progetto, dalla pianificazione alla consegna.
Conclusione: una svolta positiva per il settore
La riforma del 2026 non è un vincolo, ma un passo verso un mercato immobiliare più maturo, etico e sicuro.
Chiarisce le responsabilità, protegge gli acquirenti, rafforza la fiducia e stimola il miglioramento continuo delle pratiche.
In OAKS GROUP, trasformiamo questa evoluzione in un elemento di differenziazione. Trasparenza, qualità e servizio sono le fondamenta dei nostri progetti, oggi come per le generazioni future.

